Art. 11.
(Benefìci penitenziari).

      1. Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, del codice penale, non si applicano le disposizioni che prevedono particolari cause di esclusione dai benefìci previsti dall'ordinamento penitenziario.
      2. La semilibertà può essere concessa dopo un periodo minimo di pena espiata pari alla metà di quello stabilito in via generale dalla legge.
      3. I benefìci previsti dall'ordinamento penitenziario sono subordinati, qualora ciò sia possibile ed opportuno, all'accettazione, da parte del condannato, di sottoporsi a un programma terapeutico o riabilitativo. Se il condannato si rende gravemente inadempiente agli impegni previsti dal programma accettato, la misura viene revocata.